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Smaltimento terre da scavo

Secondo le linee guida del DPR 120/2017 sulle terre e rocce da scavo, dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (22 agosto 2017), contenuta nel DPR 13 giugno 2017, n. 120, alcune Regioni (Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Piemonte, Toscana, Veneto, Provincia Autonoma di Trento) hanno predisposto una serie di documenti informativi e operativi utili a fornire una guida ai produttori interessati dalla nuova normativa.
Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una prima lettura in chiave pratica e dalla portata generale, tesa, sostanzialmente, ad inquadrare le procedure nei relativi termini e nei rispettivi campi di applicazione (limiti quantitativi dei cantieri e rispettive modalità di gestione).
Noi siamo in grado di smaltire :
– Terre e rocce da scavo derivanti da cantieri i cui progetti di opere prevedono quantità di materiale escavato inferiore a 6.000 m3, indipendentemente dal fatto che detti progetti siano o meno assoggettati a VIA o AIA (cd. cantieri di piccole dimensioni), e da cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA; la procedura è semplificata, simile a quella dell’ex art. 41-bis, e consiste nella presentazione di una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che deve essere trasmessa al Comune del luogo di produzione e all’Arpa territorialmente competente almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.
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